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Nuovo TUIR, per dipendenti e marittimi cambia poco nella sostanza ma molto nei riferimenti


Dal 1° gennaio 2027 entra in vigore il D.Lgs. n. 117/2026 che riscrive il Testo Unico delle imposte sui redditi. Per il lavoro dipendente la disciplina resta quasi identica, ma gli articoli si spostano, gli importi passano definitivamente all'euro e alcune norme sparse trovano finalmente casa in un solo testo.




C'è un principio che attraversa tutta la riforma fiscale e che si ritrova, quasi in filigrana, anche nelle norme sul lavoro dipendente: mettere ordine. Il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, contenuto nel D.Lgs. n. 117/2026 e destinato a entrare in vigore il 1° gennaio 2027, non nasce per stravolgere le regole, ma per raccoglierle. Anni di disposizioni disseminate tra leggi di bilancio, decreti fiscali e provvedimenti d'urgenza confluiscono ora in un corpo normativo unico, più leggibile e coerente. Il risultato, per chi si occupa di tassazione dei redditi da lavoro dipendente, è un testo che appare familiare eppure diverso: le regole sono quelle di sempre, ma cambiano gli indirizzi a cui bussare.

Gli articoli si spostano in avanti

La prima cosa che salta all'occhio è puramente topografica. Nel vecchio TUIR, il D.P.R. n. 917/1986 che ha accompagnato quattro decenni di dichiarazioni dei redditi, la disciplina del lavoro dipendente occupava gli articoli dal 49 al 52. Nel nuovo impianto quello stesso blocco si sposta in avanti, dagli articoli 51 al 54. Restano quattro norme, come prima, ma la numerazione non è l'unica cosa a muoversi: alcuni di questi articoli non ricalcano fedelmente i corrispondenti del vecchio testo, perché al loro interno sono state fatte confluire disposizioni che prima vivevano altrove, in provvedimenti separati.

Chi teme sorprese può però stare tranquillo almeno su un punto. La definizione stessa di reddito di lavoro dipendente non si tocca. Il nuovo articolo 51 riproduce esattamente il vecchio articolo 49: sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui, compreso il lavoro a domicilio quando la legislazione sul lavoro lo qualifica come subordinato. Nella stessa categoria continuano a rientrare le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, così come le somme corrisposte per crediti di lavoro ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura civile, con i relativi interessi legali riconosciuti dal giudice.

Dove cambia qualcosa: la determinazione del reddito

Le differenze, tutte piuttosto contenute, si annidano invece nella determinazione del reddito. L'articolo di riferimento diventa il 53 del nuovo TUIR, erede del vecchio articolo 51. Qui il legislatore ha svolto un lavoro soprattutto di manutenzione: eliminazione di norme abrogate e ormai inapplicabili, conversione in euro di importi ancora espressi in lire, qualche affinamento stilistico. Nulla che rivoluzioni il calcolo delle buste paga, ma un ritocco che vale la pena conoscere voce per voce.

Spariscono in via definitiva alcune previsioni che il vecchio testo trascinava ormai solo tra parentesi quadre, come testo non più vigente: le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze e i sussidi occasionali, così come la disciplina sulla differenza di valore delle azioni assegnate ai dipendenti legata alla soglia del dieci per cento dei diritti di voto. Con esse cade anche l'articolata regolamentazione delle stock option che imponeva tre condizioni cumulative — esercizio dell'opzione dopo tre anni, quotazione della società al momento dell'esercizio, mantenimento dell'investimento per cinque anni con recupero a tassazione in caso di cessione anticipata. Il nuovo testo, coerentemente, semplifica in modo drastico: sopravvive solo la regola secondo cui le azioni offerte alla generalità dei dipendenti si applicano esclusivamente ai titoli emessi dall'impresa datrice o dalle società del gruppo.

Poi c'è il capitolo degli importi. È forse l'aspetto più simbolico della riscrittura: la lira scompare del tutto anche dai residui in cui ancora resisteva. Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, un tempo fissato a quattro milioni di lire, diventa 2.065,83 euro. Le trasferte, prima disciplinate con franchigie di novantamila lire al giorno in Italia e centocinquantamila all'estero, passano rispettivamente a 46,48 e 77,47 euro, con rimborso analitico fino a 15,49 e 25,82 euro. Le indennità di trasferimento, ancorate a tre milioni di lire per l'Italia e nove milioni per l'estero, diventano 1.549,37 e 4.648,11 euro. Cambiano anche i rinvii normativi: il riferimento ai pagamenti tracciati non guarda più al vecchio decreto del 1997 ma all'articolo 14 del nuovo Testo Unico su versamenti e riscossione, il D.Lgs. n. 33/2025.

Non tutte le modifiche sono di pura forma. Il nuovo articolo 53 accoglie anche misure già introdotte negli ultimi anni. È il caso del fringe benefit potenziato per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027: la franchigia ordinaria di 258,23 euro sale a 1.000 euro, e raddoppia a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, comprendendo anche i rimborsi per utenze domestiche di acqua, luce e gas, per il canone di locazione o per gli interessi sul mutuo della prima casa, previa informativa alle rappresentanze sindacali. Compare inoltre una disposizione del tutto nuova, il comma 13, dedicata alle pensioni ai superstiti percepite dagli orfani nei regimi dell'assicurazione generale obbligatoria e nella Gestione separata: concorrono al reddito complessivo solo per la parte eccedente i mille euro.

Il caso dei marittimi residenti in Italia

La novità di maggiore rilievo sistematico riguarda però una categoria specifica: i lavoratori marittimi residenti in Italia. Su questo fronte il decreto fiscale 2026, il D.L. n. 38/2026, era già intervenuto sul vecchio TUIR introducendo una disciplina ad hoc per i redditi da lavoro dipendente prestato a bordo di navi battenti bandiera estera, diverse da quelle che godono del regime agevolato del registro internazionale, per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. Per questi redditi la regola è netta: esclusione dalla base imponibile dell'IRPEF.

Il nuovo TUIR recepisce integralmente quella impostazione, collocando l'esclusione all'articolo 3, comma 3, lettera f). L'operazione, però, ha richiesto anche qualche aggiustamento di contorno. È stata abrogata una norma di interpretazione autentica del 2021 che regolava il regime di esenzione per gli stessi lavoratori, e si è stabilito che di quei redditi si tenga comunque conto ai fini di deduzioni, detrazioni e benefici fiscali di qualsiasi natura. Proprio quest'ultimo aspetto rappresenta l'annotazione più tecnica dell'intera riforma per il comparto: la regola sulla non concorrenza dei redditi dei marittimi alla determinazione delle agevolazioni non resta nell'articolo che ne dispone l'esclusione, ma migra all'articolo 375, comma 1, lettera g). Un dettaglio che i consulenti dovranno tenere presente, perché la disciplina di un singolo istituto finisce per abitare due articoli distinti del testo.

Cosa portarsi a casa

Il messaggio complessivo, per dipendenti, sostituti d'imposta e professionisti, è dunque duplice. Nella sostanza cambia poco: chi calcola il reddito da lavoro dipendente ritroverà a partire dal 2027 le stesse regole a cui è abituato. Nella forma, però, cambia parecchio, e proprio per questo conviene arrivare preparati all'appuntamento. Aggiornare la memoria sui nuovi numeri di articolo, verificare i rinvii normativi ormai riscritti e archiviare definitivamente gli ultimi importi in lire non è un esercizio di stile, ma la condizione minima per non inciampare in un testo che, pur dicendo le stesse cose, le dice in un ordine nuovo.

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